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venerdì 25 ottobre 2024

L'importanza della formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia

 


La sicurezza sul lavoro è un tema di fondamentale importanza in Italia, regolamentato principalmente dal Decreto Legislativo 81/2008 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza), che stabilisce le linee guida per garantire la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ma esattamente, perchè è tanto fondamentale?

I vantaggi della formazione sulla sicurezza

Uno degli aspetti cruciali della normativa in materia di salute e sicurezza lavoro e della formazione obbligatoria, è prevenire infortuni e malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sicuro e salutare.

La formazione sulla sicurezza sul lavoro ha diversi vantaggi per le imprese e i lavoratori. Tra i principali, vi è una riduzione degli incidenti sul posto di lavoro, grazie alla maggiore consapevolezza dei rischi e alle competenze acquisite per evitarli. Questo si traduce in minori costi legati ad assenze per infortuni o malattie professionali, nonché in una maggiore efficienza operativa.

Un altro beneficio riguarda il miglioramento del clima lavorativo: lavoratori che si sentono protetti e che hanno fiducia nelle misure di sicurezza adottate tendono ad essere più produttivi e a lavorare con maggiore serenità. Inoltre, le imprese che investono nella sicurezza tendono a migliorare la loro reputazione, attrarre talenti e dimostrare un impegno etico nei confronti dei dipendenti.

Le figure principali della sicurezza sul lavoro

Nel contesto della sicurezza sul lavoro, esistono diverse figure con responsabilità specifiche. Tra queste, il Datore di Lavoro è la figura centrale, responsabile dell'organizzazione della sicurezza e dell'adozione di tutte le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Il datore di lavoro deve anche assicurarsi che i dipendenti ricevano la formazione adeguata.

Accanto al datore di lavoro, vi è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che può essere interno o esterno all'azienda, incaricato di coordinare le attività di prevenzione. Un'altra figura chiave è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che viene eletto dai lavoratori e ha il compito di rappresentare i loro interessi in materia di sicurezza.

La formazione dei lavoratori

La formazione dei lavoratori in Italia avviene attraverso corsi specifici obbligatori sulla sicurezza che variano in base al settore di appartenenza dell'azienda e al tipo di rischio a cui i lavoratori sono esposti. In generale, il percorso formativo si compone di un corso generale, che riguarda la sicurezza di base e i diritti e doveri del lavoratore, e di un corso specifico, tarato sulle peculiarità dell'ambiente di lavoro e sui rischi specifici legati alle mansioni svolte.

I corsi di formazione possono essere erogati da enti accreditati o da formatori interni qualificati, e devono essere ripetuti periodicamente, soprattutto in caso di cambiamenti rilevanti nell'organizzazione o nei processi aziendali.

Principali corsi di sicurezza sul lavoro

Tra i principali corsi di formazione obbligatori, troviamo:

  • Corso di formazione generale sulla sicurezza, che tutti i lavoratori devono frequentare indipendentemente dal settore di appartenenza;
  • Corso di formazione specifica per i lavoratori, modulato in base al rischio (basso, medio o alto) del settore in cui l'azienda opera;
  • Corsi di formazione per RSPP, rivolti a chi assume questo ruolo all'interno dell'azienda;
  • Corso per Addetti al Primo Soccorso e Antincendio, dedicato ai lavoratori incaricati di affrontare emergenze.

Il ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro gioca un ruolo essenziale nella promozione della sicurezza sul lavoro. Non solo deve garantire la corretta attuazione delle normative vigenti, ma è anche tenuto a individuare i rischi presenti nell'ambiente di lavoro e a valutare i pericoli. In base a questa valutazione, deve attuare tutte le misure necessarie per eliminarli o ridurli al minimo.

Inoltre, il datore di lavoro deve fornire ai propri dipendenti dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati e garantire che essi siano utilizzati correttamente. La mancata osservanza di queste disposizioni può comportare sanzioni pesanti, sia dal punto di vista penale che amministrativo.

In conclusione, la formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia rappresenta non solo un obbligo di legge, ma anche un investimento strategico per le aziende, che porta vantaggi in termini di produttività, clima aziendale e riduzione dei rischi. Un ambiente di lavoro sicuro è la base per un’organizzazione efficiente e sostenibile nel tempo.

venerdì 26 maggio 2023

Come interviene il RLS in caso di infortunio sul lavoro

 


La figura del RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è fondamentale per assicurare di affrontare i rischi in maniera appropriata sul posto di lavoro, quindi, come occorre comportarsi quando si trova di fronte a un caso di infortunio?

Le attività del RLS durante un infortunio

Prima dell’infortunio

La prima difficoltà consiste nel fatto che il RLS spesso non viene a conoscenza dell’infortunio. Per questo, al più presto, è opportuno che il RLS arrivi ad un accordo con l’azienda, in base al quale si stabiliscano procedure da eseguire in caso di infortunio.

Nella procedura deve essere prevista l’immediata segnalazione al RLS in caso di infortunio ed il diritto di quest’ultimo ad intervenire sul luogo. Ciò anche nel caso che l’infortunio riguardi lavoratori di imprese in appalto.

Durante un infortunio è essenziale che il RLS mantenga una comunicazione diretta con i lavoratori, chiedendo loro di informarlo tempestivamente nel caso vengano a conoscenza di un infortunio; tra le forme di comunicazione tra RLS e lavoratori citiamo, ad esempio:

  • un’apposita bacheca in cui mettere gli avvisi,
  • lettere circolari da far distribuire dal datore di lavoro (ad esempio nella busta paga),
  • assemblee sindacali.

In questa fase è anche opportuno che il RLS coinvolga i lavoratori addetti al servizio di Pronto Soccorso, in modo che lo avvertano subito.

Dopo l’infortunio

In caso di infortunio grave, è compito del RLS informare la ASL o la Polizia.

Quindi occorre parlare con i lavoratori che hanno subito l’infortunio, se possibile, e con i testimoni e compagni di lavoro e raccogliere ed annotare più informazioni possibili; se l’infortunato non è presente in azienda cercare di sentirlo al più presto, anche solo per telefono. Se l’infortunato è in condizioni di debolezza fisica, psicologica e forse anche economica garantirgli appoggio.

Un'altra fase essenziale richiede di raccogliere ed annotare le informazioni più importanti, sentendo l’infortunato, i colleghi, i testimoni. Il responsabile, seguendo i consigli ottenuti durante il corso di formazione per RLS, può seguire, ad esempio, questa check list:

  • nome dell’infortunato, qualifica, mansione
  • gruppo omogeneo o reparto
  • anni di anzianità lavorativa in azienda, anzianità lavorativa in quella mansione
  • nomi dei testimoni
  • in che posto è avvenuto l’infortunio, su che macchina o impianto
  • breve descrizione di come è avvenuto l’infortunio (chiedere all’infortunato o ai testimoni):
  • cosa fa quel lavoratore normalmente?
  • quale lavoro svolgeva il giorno dell’infortunio?
  • cosa faceva al momento dell’infortunio?
  • chi era il suo capo diretto?
  • chi era il capo del capo?

L'RLS procede alla ricerca delle cause dell'infortunio

Rispondere a una serie di domande potrà permettere di delineare al meglio le cause dell'infortunio e a raccogliere preziosi dati per rendere più sicuro il luogo di lavoro.

  • Vi sono macchine pericolose o non protette? Con le mani si riesce a raggiungere parti pericolose della macchina? Perché non ci sono protezioni?
  • C’è stata una rottura di parti meccaniche?
  • Le attrezzature usate sono adeguate? Si potevano usare attrezzi o metodi di lavoro più sicuri? Perché non sono stati usati?
  • Il lavoratore conosceva bene il lavoro? Aveva seguito specifici corsi di sicurezza?
  • Ci sono per quel lavoro “procedure” o ordini scritti o a voce? Che margini di autonomia aveva il lavoratore?
  • Era un lavoro usuale, cioè fatto come al solito o “fuori dal normale” cioè fatto per la prima volta o raramente? Il modo di lavorare seguito dal lavoratore era noto ai superiori?
  • C’erano problemi di fretta?
  • C’erano lavoratori di società in appalto? Hanno ricevuto le informazioni sui rischi? Problemi di coordinamento?
  • Il lavoratore indossava DPI? Erano previsti? Il danno sarebbe stato diverso?
  • Erano movimentati carichi pesanti? Era possibile utilizzare attrezzature diverse?
  • C’è stata una influenza dei fattori ambientali? Troppo caldo, troppo freddo, luce insufficiente? Troppo rumore? È sempre così o per un motivo eccezionale?
  • Com’erano gli spazi? Ristretti? E le vie di transito? Ingombre? I pavimenti? Scivolosi?
  • Nel passato sono avvenuti infortuni o incidenti analoghi? Verificate su Registro degli Infortuni. Erano stati presi provvedimenti?
  • La lavorazione era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi (o piani di sicurezza)? Che sistemi di prevenzione erano previsti? Sono stati rispettati?

Come stabilire la data di ripresa del lavoro

  • Studiare le misure di bonifica che si possono adottare per evitare il ripetersi dell’infortunio; discuterne con i lavoratori; non preoccuparsi per i costi: il datore di lavoro, per legge, deve adottare la soluzione più sicura indipendentemente dai costi; proporre la bonifica al datore di lavoro e valutare se sono accettabili altre sue eventuali proposte; stabilire entro che data l’intervento deve essere effettuato ed il nome della persona incaricata della realizzazione.
  • Sistema di controllo per verificare che gli interventi vengano realizzati e se sono soddisfacenti.
  • Ricordare ai lavoratori che possono eventualmente rivolgersi ai Patronati Sindacali per qualsiasi assistenza di tipo assicurativo e medico legale.
  • Indagini analoghe sono raccomandabili in tutti i casi in cui avviene un incidente, anche se non causa vittime.

Per affrontare al meglio le situazioni di emergenza, il RLS dovrà ricevere una adeguata formazione obbligatoria presso appositi enti accreditati per la formazione sicurezza sul lavoro.

giovedì 16 febbraio 2023

Specifiche per ricoprire il ruolo di RLS in azienda

 


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista in tutte le aziende, ma quali specifiche caratteristiche occorre per ricoprire quel ruolo?

L'RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l'RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.

I suoi compiti sono di tipo consultivo e di controllo sull’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Non ha potere decisionale sulle azioni da intraprendere ma deve essere consultato in molte questioni “cruciali” come per esempio formazione, valutazione dei rischi, etc.

È presente alle verifiche delle autorità competenti ed è sua responsabilità segnalare loro eventuali falle nel sistema di protezione e prevenzione.

Responsabilità dell’RLS

L’RLS ha una responsabilità nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Per questo motivo, è necessario che riceva un’adeguata preparazione anche sul piano tecnico.

Il d. Lgs. n. 81/2008, in ogni caso, non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro.

Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In base alle dimensioni dell’azienda cambia la modalità di nomina dell’RLS:

  • fino a 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
  • oltre i 15 lavoratori è sempre designato dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non va confuso con il preposto, il quale è incaricato (in modo esplicito o meno) dal datore di lavoro a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

La durata della carica è determinata dalla contrattazione collettiva e, generalmente, è 3 anni. Nulla vieta che i lavoratori confermino ogni anno la propria scelta. Nulla vieta che i lavoratori mantengano il proprio RLS eletto per un tempo indefinito, senza bisogno di nuove elezioni.

Ricordiamo che ai fini della nomina non potrà essere nominato RLS chi già ricopre il ruolo di RSPP per incompatibilità tra i due ruoli.

Formazione obbligatoria

L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 prevede un corso di formazione obbligatorio per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Essa deve tenere conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui si svolge l’attività lavorativa. La durata minima è di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Il programma del corso per RLS verte sui seguenti argomenti:

  • Principi giuridici italiani ed europei,
  • Legislazione generale e speciale in materia di SSL,
  • Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi,
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio,
  • Valutazione dei rischi,
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori,
  • Nozioni di tecnica della comunicazione.

Sussiste inoltre l’obbligo di aggiornamento annuale:

  • di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

lunedì 5 settembre 2022

Covid e pratiche di gestione della sicurezza degli alimenti - HACCP

 


In periodo di Covid (Sars-CoV.) come gestire le pratiche HACCP e garantire l'igiene degli alimenti? Vediamo quali sono le indicazioni per la tutela dei consumatori.

Indicazioni sull’igiene degli alimenti (HACCP) durante l’epidemia da virus SARS-CoV.

Il virus SARS-CoV-2 si diffonde per contagio inter-umano e non vi sono evidenze di trasmissione alimentare, associata agli operatori del settore alimentare o agli imballaggi per alimenti. La sicurezza degli alimenti, nel quadro normativo europeo, è garantita tramite un approccio combinato di prevenzione e controllo che abbraccia le filiere agroalimentari “dal campo alla tavola”.

Nel corso dell’epidemia di COVID-19, tuttavia, la tutela dell’igiene degli alimenti richiede azioni aggiuntive mirate a circoscrivere nei limiti del possibile il rischio introdotto dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti in ambienti destinati alla produzione e commercializzazione degli alimenti.

Di seguito forniamo indicazioni e raccomandazioni specifiche per garantire l’igiene degli alimenti e degli imballaggi alimentari nelle fasi di produzione, commercializzazione e consumo domestico.

Sicurezza degli alimenti: un approccio coerente dalla produzione al consumo

Secondo la normativa europea, la sicurezza degli alimenti è garantita tramite un approccio combinato di prevenzione e controllo che abbraccia le filiere agroalimentari “dal campo alla tavola”.

Tali azioni includono:

  • la corretta igiene nella produzione primaria e nella produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione alimentare (buone pratiche agricole e buone pratiche igieniche);
  • un approccio basato sulla prevenzione – ovunque possibile – dei possibili pericoli, inclusi quelli microbiologici, e sul loro controllo in modo sistematico da parte dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA);
  • un sistema di controlli ufficiali integrati da parte delle Autorità competenti, pianificati in funzione del profilo di rischio delle diverse attività;
  • un sistema di tracciabilità dei prodotti e delle materie prime destinate ad entrare nei prodotti alimentari in grado di consentire la gestione di situazioni di potenziale pericolo; e) la corretta informazione del
  • consumatore attraverso idonea etichettatura del prodotto e il suo coinvolgimento come parte attiva nella garanzia della sicurezza alimentare.

L’insieme di tutte queste attività consente, in condizioni ordinarie, la corretta gestione degli alimenti e la garanzia della salubrità degli stessi e può essere appresa con un corso di formazione HACCP.

Come comportarsi con soggetti potenzialmente infetti

Fermo restando l’assenza di evidenze rispetto alla trasmissione alimentare del virus, la tutela dell’igiene degli alimenti richiede di circoscrivere, nei limiti del possibile, il rischio introdotto dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti in ambienti destinati alla produzione e commercializzazione degli alimenti.

A tale riguardo è necessario considerare quanto segue:

Le buone pratiche igieniche costituiscono un elemento fondamentale per la prevenzione della dispersione del SARS CoV-2 negli ambienti di produzione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti.

Nelle fasi di commercializzazione degli alimenti è necessario considerare le criticità poste:

  • dalla presenza di soggetti potenzialmente infetti in aree di esposizione/distribuzione degli alimenti;
  • dalla contemporanea presenza di molteplici soggetti, inclusi soggetti potenzialmente infetti, all’interno di luoghi chiusi.

È importante ricordare che i soggetti infetti possono trasmettere il virus ad altri individui durante il periodo presintomatico.

L'utilizzo di mascherine e dei sistemi di prevenzione

In questo contesto, l’uso delle mascherine può aiutare a ridurre la diffusione del virus minimizzando la diffusione da parte dei soggetti inconsapevolmente infetti.

Analogamente, l’uso delle mascherine può essere preso in considerazione all’interno degli ambienti destinati all’esposizione e alla commercializzazione degli alimenti poiché, minimizzano la diffusione del virus da parte di individui inconsapevolmente infetti verso gli alimenti e i loro imballaggi.

Inoltre, è importante effettuare una riorganizzazione dei processi (gestione delle pulizie/disinfezione, controllo degli accessi, distribuzione di prodotti per la sanificazione delle mani, ecc.) e se possibile degli spazi (definizione di percorsi obbligati, segnaletica orizzontale per il distanziamento, ecc.) così da consentire al consumatore di accedere, muoversi ed agire all’interno dei punti vendita nel rispetto delle norme per la gestione dell’epidemia di SARS-CoV-2 e dei principi di tutela dell’igiene degli alimenti.

Per questa procedura raccomandiamo sempre di rivolgersi ad enti accreditati per un corso HACCP certificato.

Ricordiamo inoltre che, nelle condizioni di straordinarietà determinate dell’epidemia di SARS-CoV-2, al consumatore viene richiesto di cooperare per la tutela dell’igiene degli alimenti in fase di commercializzazione mediante l’adesione alle indicazioni contenute nei vari DPCM emanati, in particolare:

  • lavarsi spesso e con attenzione le mani, preferibilmente con acqua calda per massimizzare l’efficacia del sapone;
  • utilizzare i gel igienizzanti e disinfettanti mani;
  • utilizzare mascherine protettive;
  • se vengono utilizzati i guanti, cambiarli frequentemente;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro;
  • non toccarsi occhi, naso e bocca;
  • pulire giornalmente ed organizzare una sanificazione periodica dei locali in tutti i suoi ambienti e attrezzature, lavare accuratamente i prodotti destinati ad essere consumati crudi.

mercoledì 20 aprile 2022

Se le Riunioni Periodiche della Sicurezza non servono a niente, che fare?

 


E’ importante che il RLS giunga preparato alla riunione annuale predisponendo una lista dei punti da discutere (sembra impossibile che non li abbia, ad esempio: chiarimenti, approfondimenti e aggiornamenti del documento di valutazione dei rischi; attuazione del programma degli interventi di prevenzione; programmi e corsi di informazione ed addestramento per i lavoratori; relazione sanitaria sullo stato di salute complessivo dei lavoratori fino alla segnalazione di specifici problemi di sicurezza rilevati in azienda).

RLS e sicurezza e salute sul lavoro

Anche se il datore di lavoro avesse già stabilito l’ordine del giorno, il RLS ha il diritto di sottoporre alla discussione tutti i problemi riguardanti la sicurezza e la salute; ovviamente è meglio se li presenta prima al datore di lavoro, in modo da poter programmare meglio la riunione; se la durata della riunione non è sufficiente, deve essere aggiornata.

Le riunioni servono a fare il punto annuale della situazione. Ad ogni riunione bisogna partire dal verbale della riunione precedente e bisogna verificare se sono stati rispettati i programmi; cioè verificare se è stato fatto quanto stabilito allora e quanto stabilito nel programma degli interventi di prevenzione contenuto nel documento di valutazione dei rischi.

Il RLS ha tutto il diritto di chiedere chiarimenti e spiegazioni su tutti gli aspetti della sicurezza; se la durata della riunione non è sufficiente, verranno fissati incontri appositi.

Chi partecipa alle Riunioni Periodiche sulla Sicurezza

Alla riunione devono sempre essere presenti il RSPP ed il medico competente (se previsto); il datore di lavoro può delegare una persona, ma deve essere chiaro chi è che rappresenta il datore di lavoro (e deve essere messo a verbale).

Mansioni del RLS in una riunione sulla sicurezza

Ecco in pratica come comportarsi:

1) Chiedere preventivamente la documentazione da analizzare nella riunione (10 giorni prima) insieme ai verbali del medico competente delle visite ai luoghi di lavoro ed il programma di interventi aggiornato.

2) Definire con il datore di lavoro preventivamente gli orari d’inizio della riunione periodica, mettendo in conto di avere tempo sufficiente.

3) Coinvolgere i lavoratori, informandoli, ad esempio mediante un comunicato, dei temi che verranno discussi e poi delle conclusioni.

4) Raccogliere informazioni e suggerimenti dai lavoratori.

5) Prima di iniziare la riunione, definire con i partecipanti che le osservazioni, i pareri, le proposte dell’RLS e degli altri partecipanti vengano introdotte nel verbale di riunione.

Esempio:

  1. a) Azione accettata, data azione, responsabile azione.
  2. b) Azione non accettata, motivazioni.
  3. c) Azione accettata in parte, data azione, responsabile azione, motivazioni.

6) Richiedere al medico competente la relazione sui dati anonimi collettivi vedi art.17 comma g (comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati).

7) Richiedere l’analisi statistica degli infortuni rapportando il numero degli infortuni al numero dei dipendenti e delle ore lavorate.

8) Richiedere la copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi completa ed aggiornata alla data della riunione.

9) Discutere e programmare gli interventi congiuntamente al datore di lavoro.

10) Richiedere delle riunioni di avanzamento mensili o trimestrali, al fine di avere una visione complessiva della valutazione dei rischi e dell’attuazione delle misure di prevenzione.

11) Rileggere attentamente in ogni sua parte il verbale.

12) Terminata la riunione siglare il verbale in ogni sua singola pagina

e farsi fare una copia subito.

13) Esporre in bacheca il verbale per un atto di trasparenza verso i lavoratori evidenziando le richieste dell’RLS (a fronte delle segnalazioni dei lavoratori) e le risposte che il datore di lavoro ha dato in merito.

Come prepararsi alle riunioni e alle mansioni di RLS

Ricordiamo sempre che, per prepararsi alle Riunioni Periodiche sulla Sicurezza come per ogni altra mansione collegata al ruolo, è necessario seguire corsi di formazione per RLS presso enti o società accreditate per la formazione lavoro.

venerdì 19 novembre 2021

Perché è necessario fare formazione sulla sicurezza?

 


La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori, come stabilito dal D.Lgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che modifica e integra le norme dell’Accordo del 2011.

mercoledì 21 aprile 2021

Come avviene la formazione a distanza: i corsi in videoconferenza

 


 

Il sopraggiungere della pandemia dovuta al Covid 19 ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto e per il contenimento del contagio con l’emanazione di vari DPCM, misure che sono andate a influenzare soprattutto i corsi con l'adozione della formazione a distanza.

giovedì 22 marzo 2018

L’importanza della sicurezza sul lavoro: la figura del RSPP


La sicurezza sul lavoro è argomento di fondamentale importanza perché in tutti i luoghi di lavoro ci potrebbero essere pericoli e rischi che possono mettere in pericolo la salute e l'incolumità del lavoratore.
Lavorare in un ambiente sano è un diritto del lavoratore oltre ad essere previsto dalla legge; mettere quindi in sicurezza il luogo di lavoro non è solo un dovere morale ma anche un dovere legale.

martedì 1 agosto 2017

La certificazione del Sistema Gestionale OHSAS 18001


 

La certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza, il modello gestionale OHSAS 18001, di una organizzazione è l'attestazione di conformità rispetto ai requisiti della norma BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, attualmente nell'edizione 2007.

giovedì 25 maggio 2017

Iter per la certificazione del sistema di gestione integrato


Certificazione del sistema di gestione integrato (SGI): sempre più organizzazioni hanno un approccio integrato ai sistemi di gestione volontari, cioè affrontano in modo organico le logiche comuni delle normative relative a differenti rischi organizzativi (qualità, ambiente, sicurezza luoghi di lavoro, sicurezza dati, sicurezza stradale, corruzione etc...).

venerdì 24 febbraio 2017

Controlli preoperativi nel sistema HACCP e la loro importanza


A volte erroneamente sottovalutate le procedure preoperative invece possono rivelarsi controlli essenziali per prevenire spiacevoli problematiche durante le lavorazioni alimentari.
Il sistema dell'HACCP nasce con l'ottica di fornire un sistema razionale e organizzato per gestire i pericoli e i rischi associati alle varie fasi di cui è composto un ciclo di produzione di una azienda che opera nel settore alimentare.

mercoledì 16 novembre 2016

Identikit: il preposto alla sicurezza in azienda


Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “ Preposto ” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

mercoledì 20 luglio 2016

RSPP e la responsabilità civile



Le responsabilità civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell’organizzazione aziendale.

martedì 19 aprile 2016

Mettiamo in chiaro le responsabilità degli RSPP



Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo il D.Lgs. 81/2008 ha definito la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Ma questa mansione implica anche responsabilità che investono sia l’addetto RSPP che il datore di lavoro.

sabato 25 luglio 2015

Formazione RSPP e responsabilità penale


Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito.
Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi.

Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, “per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814).

venerdì 27 febbraio 2015

Regole e normative sui corsi antincendio in azienda

La prevenzione incendi è una delle molteplici attività che riguarda l’ampio discorso relativo alla sicurezza sul lavoro così come normato nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08, ed è strettamente legata ad altre azioni e figure professionali che operano all’interno dell’ambito lavorativo, come dipendenti e/o consulenti esterni, per rendere più sicuro il luogo di lavoro stesso.

lunedì 26 gennaio 2015

Il Primo Soccorso - formazione per le aziende

Il PRIMO SOCCORSO è l'insieme delle azioni che chiunque può prestare alle vittime di un incidente o di un malore nell'attesa che intervenga un soccorso sanitario qualificato che risponde ad un numero sanitario unico (118) istituito su tutto il territorio nazionale per le chiamate relative alle emergenze ed al soccorso.

Classificazione delle aziende
Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:
Gruppo A: tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

mercoledì 26 novembre 2014

HACCP, sistema di autocontrollo degli alimenti per le aziende italiane

La legislazione relativa alla sicurezza e all’igiene degli alimenti è complessa e in continua evoluzione per fornire garanzie sempre maggiori di qualità alimentare a tutela della sicurezza e della salute del consumatore.
Ogni azienda o esercizio che operi a contatto con gli alimenti ha l’obbligo di predisporre un Sistema di Autocontrollo secondo il Metodo HACCP (Hazard Analisys and Critical Control Point).
Questo sistema di autocontrollo viene  esplicitato nel MANUALE DI AUTOCONTROLLO, che ogni Azienda  che tratti alimenti DEVE avere ed esibire in caso di richieste e nel quale l’Azienda dichiara esattamente come garantisce la massima igiene degli alimenti in ogni fase della loro gestione e manipolazione.  
Non esiste, quindi, un Manuale generico, ma ogni MANUALE di AUTOCONTROLLO deve rispecchiare esattamente la realtà aziendale.

Applicando correttamente il Metodo HACCP,  nel MANUALE  di AUTOCONTROLLO i pericoli vengono accuratamente analizzati (hazard analysis) allo scopo di:
•    individuare i punti critici di controllo (critical control points - CCP), ossia quelle fasi operative che richiedono il massimo livello di controllo per garantire la sicurezza del prodotto alimentare trattato
•    definire preventivamente specifiche procedure che consentano un costante monitoraggio delle condizioni di lavorazione durante tutte le fasi del processo produttivo.
Il Metodo HACCP costituisce dunque un approccio di tipo preventivo, che può effettivamente incidere sulla tutela dell’igiene e della sicurezza del prodotto alimentare se ciascun operatore, ai differenti livelli di responsabilità, è reso consapevole del valore del proprio contributo attento nell’applicazione delle procedure definite dal sistema di autocontrollo HACCP aziendale.
Tale consapevolezza da parte dei diversi operatori viene assicurata  anche attraverso opportuni interventi di formazione/addestramento (con tempi e modalità differenti, per ora, nelle diverse regioni italiane).
Ogni Azienda, oltre al MANUALE di AUTOCONTROLLO, deve quindi assicurare a tutti i propri dipendenti tale FORMAZIONE OBBLIGATORIA – da aggiornarsi periodicamente- e tenere a disposizione gli attestati nominativi di tale  formazione
Il sistema di autocontrollo HACCP definito sarà dotato di tutti i requisiti normativi irrinunciabili disposti dal Regolamento CE 852/2004 e di alcuni prerequisiti sostanziali, fra cui risultano di particolare rilevanza la chiara individuazione delle responsabilità relative alle diverse attività dell'autocontrollo stesso, nonché la disponibilità di conoscenze e risorse tecniche aziendali ed extra aziendali.
La documentazione del sistema di autocontrollo HACCP, oltre a costituire un protocollo condiviso di lavoro per il personale dell’Impresa Alimentare, è anche strumento fondamentale per dimostrare e garantire ai clienti, al consumatore ed agli enti di controllo, l’adozione di tutte le misure tecnico - organizzative per la prevenzione dei possibili rischi igienico-sanitari connessi all’attività esercitata.
E’ di importanza sostanziale che il sistema di autocontrollo HACCP sia calibrato sulla realtà del processo lavorativo dell’impresa alimentare che lo definisce e che sia snello e funzionale, con una individuazione essenziale e mirata dei punti critici di controllo (CCP): solo in questo caso sarà effettivamente possibile la sua concreta applicazione e sarà garantita l’efficacia delle misure poste in essere per la tutela dell’ igiene e sicurezza degli alimenti.
Necessariamente, il sistema di autocontrollo HACCP richiede di essere monitorato costantemente e verificato nel tempo perché, nell’ottica del miglioramento continuo, possa fornire sempre maggiori garanzie di tutela della igiene e sicurezza degli alimenti, anche in relazione a nuove conoscenze e a sviluppi delle tecnologie.
Va considerato che l’applicazione di un sistema di autocontrollo HACCP non è una situazione statica, bensì una situazione dinamica: non si tratta di svolgere un lavoro una volta, si tratta di applicare le procedure individuate quotidianamente e di verificarne costantemente l’efficacia per correggere o prevenire eventuali non conformità e per attuare interventi opportuni di miglioramento, a garanzia sempre maggiore di tutela dell’igiene e sicurezza alimentare.

giovedì 2 ottobre 2014

Formazione RLS e sicurezza sul lavoro

Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente. 
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero minimo dei RLS è:
n. 1 RLS in tutte le aziende sino a 200 lavoratori;
n. 3 RLS in tutte le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
n. 6 RLS in tutte le aziende oltre i 1.000 lavoratori.
La durata del mandato del/degli RLS coincide con la durata in carica delle RSU (generalmente 3 anni).
Nel caso l'RLS sia eletto direttamente all'interno dell'Azienda, la durata del mandato non ha scadenza o è subordinata a particolari accordi contrattuali di settore.

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è figura centrale e strategica nel panorama della sicurezza aziendale e collabora direttamente in tale campo a fianco del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC).
Ha un ruolo solo consultivo (non decisionale) praticamente su ogni aspetto della vita aziendale per quanto concerne il settore sicurezza e igiene del lavoro.
A titolo di esempio:
•    collabora e prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi;
•    ha accesso alle schede di sicurezza dei prodotti e a tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni);
•    controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza;
•    partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza;
•    segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda;
•    può ricorrere all'organo di vigilanza;

Ed è consultato preventivamente riguardo a:
•    nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
•    nomina della squadra antincendio;
•    nomina della squadra primo soccorso;
•    valutazione dei rischi;
•    programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione;
•    formazione e informazione dei lavoratori.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS)
Tutti i RLS devono avere, per legge e in base agli Accordi Stato - Regioni - Province autonome, una formazione obbligatoria e specifica di base di durata minima di 32 ore conclusa da esame qualificante soggetta ad aggiornamenti annuali di durata variabile secondo le dimensioni aziendali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti).
L’azienda è tenuta a fornire questa formazione agli RLS durante l’orario di lavoro con oneri a totale carico del Datore di Lavoro.
Il RLS dispone altresì di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito di norma in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
In linea di massima la formazione del RLS, durante il corso sulla sicurezza sul lavoro, si articola come segue:
•    principi costituzionali e di diritto civile;
•    legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
•    soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi;
•    definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
•    valutazione dei rischi;
•    individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
•    aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
•    nozioni di tecnica della comunicazione;
•    rischi specifici della tipologia aziendale di appartenenza.

mercoledì 16 luglio 2014

RSPP: la figura di riferimento della sicurezza in azienda

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) sono figure le cui funzioni sono disciplinate dal D.Lgs 81/2008.
La prima introduzione di queste figure nel mercato del lavoro italiano risale al 1994 quando vennero recepite alcune direttive europee riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Si tratta di esperti in sicurezza, protezione e prevenzione designati dal Datore di Lavoro per la gestione e il coordinamento in sinergia con RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e con MC (Medico Competente) delle attività riguardanti il Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (SPP).

L' RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) è uno degli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro.
Questa figura collabora con il Datore di Lavoro, il Medico Competente e l'RLS nella realizzazione del documento di Valutazione dei Rischi (VdR). L'RSPP partecipa assieme agli altri attori precedentemente indicati a riunioni periodiche annuali indette dal Datore di Lavoro.
Questa figura può essere ricoperta da personale interno all'azienda oppure da consulenti esterni.

L'obbligatorietà della nomina di un RSPP interno o esterno è definito dall'art. 31 del D.Lgs 81/2008.
In alcune tipologie di aziende definite dall' art. 34 il Datore di Lavoro può invece svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

L' RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezione) è deputato ad attività di consulenza e opera con uno status di neutralità nei confronti dei lavoratori e del Datore di Lavoro.
La legge non prevede sanzioni per questa figura, tuttavia egli è responsabile del reato di evento nel caso in cui eventuali infortuni si verifichino a causa di una non corretta consulenza fornita.

Il medico competente, l' RLS e l'RSPP sono responsabili nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), con uno spirito di miglioramento progressivo del livello di sicurezza e salute: essi concorrono alla programmazione di piani, programmi e procedure.

Per quanto riguarda le competenze e i requisiti professionali richiesti dalla figura di RSPP sono individuabili nell'art. 32 del D.Lgs 81/2008.
Per poter ricoprire questo ruolo, l'interessato deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore, possedere attestato di frequentazione dei corsi di formazione denominati generalmente modulo A, modulo B e modulo C in corso di validità, attestati che possono essere conseguiti presso istituti di formazione come Gruppo Errepisrl a Lissone.

I corsi RSPP sono quindi costituiti da: un modulo A che costituisce il corso di base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP, è credito formativo permanente, non necessita di aggiornamento, ha una durata di 28 ore ed è propedeutico allo svolgimento dei moduli B e C.

Gli argomenti del modulo A sono: i fondamenti della normativa, i soggetti della prevenzione ed altro, prende in considerazione anche i concetti come rischio biologico, chimico, fisico, elettrico, da rumore, da vibrazioni, da sovraccarico biomeccanico, da agenti cancerogeni e mutageni oppure inquinanti e altre tipologie di rischio.
Il modulo B è un corso maggiormente specializzato ed articolato in alcuni settori definiti che considerano il rischio in base alla classificazione ATECO  (Attività Economiche).
Esso non è propedeutico al modulo C, i settori in cui si differenzia sono nove riguardanti: industria, agricoltura, pesca, estrazione minerali, industria chimica, sanità e servizi sociali, pubblica amministrazione, attività artigianali ecc.
La durata varia a seconda del macro settore di riferimento per la propria attività (da 12 a 68 ore).


Il modulo C infine è di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, la durata del corso è di 24 ore e costituisce, come il modulo A, un credito formativo permanente (non necessita quindi di ulteriori aggiornamenti) e riguarda la prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.