Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente.
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Il numero minimo dei RLS è:
n. 1 RLS in tutte le aziende sino a 200 lavoratori;
n. 3 RLS in tutte le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
n. 6 RLS in tutte le aziende oltre i 1.000 lavoratori.
La durata del mandato del/degli RLS coincide con la durata in carica delle RSU (generalmente 3 anni).
Nel caso l'RLS sia eletto direttamente all'interno dell'Azienda, la durata del mandato non ha scadenza o è subordinata a particolari accordi contrattuali di settore.
Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è figura centrale e strategica nel panorama della sicurezza aziendale e collabora direttamente in tale campo a fianco del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC).
Ha un ruolo solo consultivo (non decisionale) praticamente su ogni aspetto della vita aziendale per quanto concerne il settore sicurezza e igiene del lavoro.
A titolo di esempio:
• collabora e prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi;
• ha accesso alle schede di sicurezza dei prodotti e a tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni);
• controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza;
• partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza;
• segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda;
• può ricorrere all'organo di vigilanza;
Ed è consultato preventivamente riguardo a:
• nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
• nomina della squadra antincendio;
• nomina della squadra primo soccorso;
• valutazione dei rischi;
• programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione;
• formazione e informazione dei lavoratori.
La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS)
Tutti i RLS devono avere, per legge e in base agli Accordi Stato - Regioni - Province autonome, una formazione obbligatoria e specifica di base di durata minima di 32 ore conclusa da esame qualificante soggetta ad aggiornamenti annuali di durata variabile secondo le dimensioni aziendali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti).
L’azienda è tenuta a fornire questa formazione agli RLS durante l’orario di lavoro con oneri a totale carico del Datore di Lavoro.
Il RLS dispone altresì di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito di norma in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
In linea di massima la formazione del RLS, durante il corso sulla sicurezza sul lavoro, si articola come segue:
• principi costituzionali e di diritto civile;
• legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
• soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi;
• definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
• valutazione dei rischi;
• individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
• aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
• nozioni di tecnica della comunicazione;
• rischi specifici della tipologia aziendale di appartenenza.