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venerdì 18 luglio 2025

La formazione per il primo soccorso in azienda: perchè farla

 


La sicurezza sul lavoro rappresenta una delle priorità fondamentali per ogni azienda. Tra i diversi strumenti previsti per tutelare la salute dei lavoratori, i corsi di primo soccorso assumono un ruolo centrale. Essi non solo adempiono agli obblighi normativi, ma offrono un contributo concreto alla creazione di un ambiente di lavoro più sicuro, preparato a gestire tempestivamente situazioni di emergenza.

La normativa di riferimento sul primo soccorso

In Italia, il riferimento principale in materia è il Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro". In particolare, l’articolo 45 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure necessarie in materia di primo soccorso e di designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione di tali misure.

Questi lavoratori devono ricevere una formazione specifica, i cui contenuti minimi sono definiti dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale decreto suddivide le aziende in tre gruppi (A, B e C) in base al tipo di attività svolta, al numero di lavoratori e ai fattori di rischio, specificando per ciascuna categoria la durata e i contenuti del corso.

Contenuti dei corsi di Primo Soccorso

I corsi di primo soccorso aziendale comprendono generalmente una parte teorica e una parte pratica. Gli argomenti trattati includono:

  • allertamento del sistema di soccorso;
  • riconoscimento di un’emergenza sanitaria;
  • interventi di primo soccorso in caso di emorragie, traumi, ustioni, shock, perdita di coscienza, arresto respiratorio o cardiaco;
  • tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS);
  • gestione delle emergenze in attesa dell’arrivo del 118.

La durata varia in base al gruppo aziendale: 16 ore per le aziende del gruppo A, 12 ore per i gruppi B e C, con obbligo di aggiornamento triennale.

Importanza pratica e vantaggi della formazione

La formazione al primo soccorso consente di ridurre i tempi di intervento nelle situazioni di emergenza, migliorando notevolmente le possibilità di sopravvivenza e recupero per chi è colpito da un malore o un infortunio. Questo è particolarmente rilevante nelle aziende che operano in luoghi remoti o ad alto rischio (come edilizia, industria pesante, agricoltura).

Un altro beneficio riguarda il clima lavorativo: la presenza di personale formato trasmette fiducia e responsabilità, contribuendo a rafforzare la cultura della sicurezza in azienda. Inoltre, intervenire tempestivamente può limitare le conseguenze legali ed economiche per il datore di lavoro, nel caso in cui si verifichino incidenti gravi.

Per questo motivo la formazione sul primo soccorso sul luogo di lavoro è divenuto un obbligo previsto per le aziende dal legislatore. Rivolgersi ad enti riconosciuti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantirà la migliore formazione e eviterà il verificarsi di conseguenze tragiche.

Le sanzioni per chi non si adegua

Il mancato rispetto degli obblighi formativi comporta sanzioni amministrative e penali. Il D.Lgs. 81/08 prevede per il datore di lavoro che non organizza i corsi o non designa gli addetti al primo soccorso in azienda una sanzione da 1.200 a 5.200 euro o, nei casi più gravi, l’arresto fino a sei mesi.

Lavoro e sicurezza: una strada da percorrere

I corsi di primo soccorso sono molto più di un adempimento formale. Rappresentano una scelta etica e strategica per la tutela dei lavoratori e per la sostenibilità dell’intera organizzazione. Investire nella formazione significa dotarsi di una risorsa preziosa, capace di salvare vite umane e contenere i danni in situazioni critiche. In un contesto normativo sempre più attento alla prevenzione, è fondamentale che aziende e lavoratori prendano consapevolezza del valore di questi percorsi formativi e li integrino pienamente nel sistema di gestione della sicurezza.

mercoledì 21 febbraio 2024

Il nuovo applicativo INAIL per la riduzione dei rischi sul lavoro

 


Disponibile sul sito Inail, questo nuovo strumento permette a imprese e a datori di lavoro di individuare le soluzioni più appropriate per individuare la soluzione ai rischi presenti in azienda e garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Lo scopo dell'applicativo Inail

Dal 22 Maggio 2023, sul portale INAIL è disponibile un nuovo strumento che:

"Rendere fruibili strumenti tecnici per la riduzione dei livelli di rischio attraverso soluzioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro"

INAIL - CIRCOLARE N. 18 DEL 19 MAGGIO 2023

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro adempie così al comma 3-ter dell’articolo 28 del decreto legislativo 81/2008. Il comma prevede che si rendano disponibili degli strumenti per la riduzione dei rischi sul posto di lavoro.

La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una attività importante ed uno dei pilastri della sicurezza.

Ricerca scientifica e criteri metodologici

Pe rispondere alla richiesta della normativa, l'applicativo è stato sviluppato su un impianto tecnologico sviluppato grazie all'esperienza di ricercatori nazionali e internazionali.

Il sistema prevede l'utilizzo di una griglia con valori predefiniti, composta da un requisito d'inclusione e cinque specifici criteri di ammissibilità; in questo modo è possibile ottimizzare al massimo il processo di validazione per ridurre i livelli di rischio in azienda.

Questa procedura rende possibile anche l'aggiornamento dell’archivio interattivo con ulteriori procedure di valutazione, basate sull’evoluzione tecnico-scientifica delle attività di ricerca e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I criteri di ricerca e indicazioni d'uso

Il nuovo servizio online, disponibile qui, permette agli utenti di effettuare ricerche documentali secondo dei filtri impostabili

  • Attività / Ateco (si sceglie il tipo di attività economica e lavorativa);
  • Tipologie di rischio (ad esempio sarà possibile selezionare quelli ergonomici, elettrici, biologici, ecc...);
  • Tipo di strumento (è possibile scegliere tra applicativi, banche dati, buone pratiche, linee di indirizzo e linee guida, schede informative, procedure, software).

A seconda del tipo di ricerca impostata, vengono fornite indicazioni sui livelli di rischio e le relative soluzioni praticabili. Lo scopo dell'applicativo è di favorire il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nell'implementazione delle misure atte a evitarli.

L'Assistenza utente e Contact Center

Il portale Inail mette anche a disposizione degli strumenti per l'assistenza utente. Nell'area dedicata a Supporto e Contatti, l'utenza può avvalersi del servizio Inail risponde, per ricevere, non solo assistenza e supporto nell'utilizzo del servizio online, ma anche approfondimenti normativi e procedurali.

Esiste anche la possibilità di rivolgersi al Contact Center al numero: 06 6001 sia da rete fissa che da mobile.

Enti accreditati per la redazione del DVR

In caso di necessità, comunque, non dimenticate che potete sempre rivolgervi ad esperti come quelli degli enti accreditati per la formazione sicurezza lavoro. Dei professionisti qualificati forniscono consulenza e formazione alle imprese, per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla sicurezza, anche quelli più burocratici come la corretta redazione del DVR.

L’assistenza che questi professionisti forniscono alle imprese, sia pubbliche che private, è differenziata ed articolata ma si concentra soprattutto sulla progettazione e realizzazione di interventi per le differenti necessità in materia di prevenzione dei rischi. Una consulenza di questo tipo è preziosa perchè vi permette, innanzitutto, di scoprire se avete diritto a finanziamenti a fondo perduto o ad agevolazioni economiche previste a norma di legge.

lunedì 21 agosto 2023

Nuovo decreto antincendio INAIL: quando si applica in azienda

 


Nel 2021, INAIL ha pubblicato una serie di nuovi decreti in materia di prevenzione antincendio nelle aziende italiane; lo scopo dei decreti era aggiornare le normative già in essere per migliorare il livello di sicurezza. Ma come vengono messe in pratica?

Antincendio: quando si applica il nuovo decreto

Le disposizioni contenute nel Decreto sulla sicurezza antincendio interessano tutti i luoghi dell’azienda in cui vengono svolte attività lavorative.
(Eccezioni: mezzi di trasporto, industrie estrattive, pescherecci, campi e tutti i terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale).
Non fanno invece eccezione i cantieri temporanei o mobili, limitatamente alle prescrizioni degli articoli 4 (nomina degli addetti antincendio), 5 (formazione e aggiornamento degli addetti antincendio) e 6 (requisiti dei docenti).

Quando serve il piano antincendio

Sarà obbligo del Datore di lavoro redigere un piano antincendio per le emergenze se sussistono le seguenti casistiche:

  • sul luogo di lavoro sono presenti almeno 10 lavoratori;
  • il luogo di lavoro è aperto al pubblico e, indipendentemente dal numero dei lavoratori, sono contemporaneamente presenti più di 50 persone;
  • il luogo di lavoro in cui si svolgono le attività soggette a visite e controlli di prevenzione incendi, elencate nell’allegato 1 al Dpr 151/2011.

Le Aziende che non rientrano nelle casistiche sopra elencate hanno l’obbligo di attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio che andranno riportate nel DVR o redatte in apposita procedura.

Addetti al servizio antincendio

Il decreto conferma anche l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento (ogni 5 anni).

Cambia la denominazione dei corsi, non più divisi in categorie di rischio ma in livelli: 

  • Rischio basso > diventa LIVELLO 1. 
  • Rischio Medio > diventa LIVELLO 2. 
  • Rischio Alto > diventa LIVELLO 3.

Vengono individuati 3 percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:

Attività di livello 3 – ex RISCHIO ELEVATO

Rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti.

Per tali attività è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.

Attività di livello 2 – ex RISCHIO MEDIO

Rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di livello 3.

Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore.

Attività di livello 1 ex RISCHIO BASSO

Rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto, ristoranti, ecc.. per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.

La cosa più importante nella sicurezza antincendio resta comunque sempre la prevenzione. La prevenzione è fondamentale perché, in caso di incendio, le conseguenze possono essere molto gravi e causare danni a persone, a beni materiali e all'ambiente circostante.

Per assicurarsi il miglior livello di prevenzione, è sempre bene affidarsi ad enti riconosciuti per corsi di formazione per la sicurezza antincendio; enti in grado di mettere in campo preparatori esperti e fornire conoscenze e consulenza per organizzare la prevenzione dei rischi e la gestione della sicurezza sul lavoro.

Solo con una formazione certificata e una consulenza professionale potrete assicurare un adeguato livello di prevenzione.

venerdì 26 maggio 2023

Come interviene il RLS in caso di infortunio sul lavoro

 


La figura del RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è fondamentale per assicurare di affrontare i rischi in maniera appropriata sul posto di lavoro, quindi, come occorre comportarsi quando si trova di fronte a un caso di infortunio?

Le attività del RLS durante un infortunio

Prima dell’infortunio

La prima difficoltà consiste nel fatto che il RLS spesso non viene a conoscenza dell’infortunio. Per questo, al più presto, è opportuno che il RLS arrivi ad un accordo con l’azienda, in base al quale si stabiliscano procedure da eseguire in caso di infortunio.

Nella procedura deve essere prevista l’immediata segnalazione al RLS in caso di infortunio ed il diritto di quest’ultimo ad intervenire sul luogo. Ciò anche nel caso che l’infortunio riguardi lavoratori di imprese in appalto.

Durante un infortunio è essenziale che il RLS mantenga una comunicazione diretta con i lavoratori, chiedendo loro di informarlo tempestivamente nel caso vengano a conoscenza di un infortunio; tra le forme di comunicazione tra RLS e lavoratori citiamo, ad esempio:

  • un’apposita bacheca in cui mettere gli avvisi,
  • lettere circolari da far distribuire dal datore di lavoro (ad esempio nella busta paga),
  • assemblee sindacali.

In questa fase è anche opportuno che il RLS coinvolga i lavoratori addetti al servizio di Pronto Soccorso, in modo che lo avvertano subito.

Dopo l’infortunio

In caso di infortunio grave, è compito del RLS informare la ASL o la Polizia.

Quindi occorre parlare con i lavoratori che hanno subito l’infortunio, se possibile, e con i testimoni e compagni di lavoro e raccogliere ed annotare più informazioni possibili; se l’infortunato non è presente in azienda cercare di sentirlo al più presto, anche solo per telefono. Se l’infortunato è in condizioni di debolezza fisica, psicologica e forse anche economica garantirgli appoggio.

Un'altra fase essenziale richiede di raccogliere ed annotare le informazioni più importanti, sentendo l’infortunato, i colleghi, i testimoni. Il responsabile, seguendo i consigli ottenuti durante il corso di formazione per RLS, può seguire, ad esempio, questa check list:

  • nome dell’infortunato, qualifica, mansione
  • gruppo omogeneo o reparto
  • anni di anzianità lavorativa in azienda, anzianità lavorativa in quella mansione
  • nomi dei testimoni
  • in che posto è avvenuto l’infortunio, su che macchina o impianto
  • breve descrizione di come è avvenuto l’infortunio (chiedere all’infortunato o ai testimoni):
  • cosa fa quel lavoratore normalmente?
  • quale lavoro svolgeva il giorno dell’infortunio?
  • cosa faceva al momento dell’infortunio?
  • chi era il suo capo diretto?
  • chi era il capo del capo?

L'RLS procede alla ricerca delle cause dell'infortunio

Rispondere a una serie di domande potrà permettere di delineare al meglio le cause dell'infortunio e a raccogliere preziosi dati per rendere più sicuro il luogo di lavoro.

  • Vi sono macchine pericolose o non protette? Con le mani si riesce a raggiungere parti pericolose della macchina? Perché non ci sono protezioni?
  • C’è stata una rottura di parti meccaniche?
  • Le attrezzature usate sono adeguate? Si potevano usare attrezzi o metodi di lavoro più sicuri? Perché non sono stati usati?
  • Il lavoratore conosceva bene il lavoro? Aveva seguito specifici corsi di sicurezza?
  • Ci sono per quel lavoro “procedure” o ordini scritti o a voce? Che margini di autonomia aveva il lavoratore?
  • Era un lavoro usuale, cioè fatto come al solito o “fuori dal normale” cioè fatto per la prima volta o raramente? Il modo di lavorare seguito dal lavoratore era noto ai superiori?
  • C’erano problemi di fretta?
  • C’erano lavoratori di società in appalto? Hanno ricevuto le informazioni sui rischi? Problemi di coordinamento?
  • Il lavoratore indossava DPI? Erano previsti? Il danno sarebbe stato diverso?
  • Erano movimentati carichi pesanti? Era possibile utilizzare attrezzature diverse?
  • C’è stata una influenza dei fattori ambientali? Troppo caldo, troppo freddo, luce insufficiente? Troppo rumore? È sempre così o per un motivo eccezionale?
  • Com’erano gli spazi? Ristretti? E le vie di transito? Ingombre? I pavimenti? Scivolosi?
  • Nel passato sono avvenuti infortuni o incidenti analoghi? Verificate su Registro degli Infortuni. Erano stati presi provvedimenti?
  • La lavorazione era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi (o piani di sicurezza)? Che sistemi di prevenzione erano previsti? Sono stati rispettati?

Come stabilire la data di ripresa del lavoro

  • Studiare le misure di bonifica che si possono adottare per evitare il ripetersi dell’infortunio; discuterne con i lavoratori; non preoccuparsi per i costi: il datore di lavoro, per legge, deve adottare la soluzione più sicura indipendentemente dai costi; proporre la bonifica al datore di lavoro e valutare se sono accettabili altre sue eventuali proposte; stabilire entro che data l’intervento deve essere effettuato ed il nome della persona incaricata della realizzazione.
  • Sistema di controllo per verificare che gli interventi vengano realizzati e se sono soddisfacenti.
  • Ricordare ai lavoratori che possono eventualmente rivolgersi ai Patronati Sindacali per qualsiasi assistenza di tipo assicurativo e medico legale.
  • Indagini analoghe sono raccomandabili in tutti i casi in cui avviene un incidente, anche se non causa vittime.

Per affrontare al meglio le situazioni di emergenza, il RLS dovrà ricevere una adeguata formazione obbligatoria presso appositi enti accreditati per la formazione sicurezza sul lavoro.

giovedì 16 febbraio 2023

Specifiche per ricoprire il ruolo di RLS in azienda

 


Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura prevista in tutte le aziende, ma quali specifiche caratteristiche occorre per ricoprire quel ruolo?

L'RLS è una figura che viene eletta dai lavoratori e non nominata dal datore di lavoro. Nelle aziende fino a 15 unità, l'RLS viene designato dai lavoratori al proprio interno mentre in quelle con più di 15 addetti viene eletto tra le rappresentanze sindacali.

I suoi compiti sono di tipo consultivo e di controllo sull’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Non ha potere decisionale sulle azioni da intraprendere ma deve essere consultato in molte questioni “cruciali” come per esempio formazione, valutazione dei rischi, etc.

È presente alle verifiche delle autorità competenti ed è sua responsabilità segnalare loro eventuali falle nel sistema di protezione e prevenzione.

Responsabilità dell’RLS

L’RLS ha una responsabilità nei confronti dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti in merito all’esercizio delle funzioni che gli sono attribuite. Per questo motivo, è necessario che riceva un’adeguata preparazione anche sul piano tecnico.

Il d. Lgs. n. 81/2008, in ogni caso, non prevede sanzioni amministrative o penali a carico del RLS in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza al datore di lavoro.

Nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

In base alle dimensioni dell’azienda cambia la modalità di nomina dell’RLS:

  • fino a 15 dipendenti il RLS è solitamente eletto dai lavoratori tra di loro.
  • oltre i 15 lavoratori è sempre designato dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non va confuso con il preposto, il quale è incaricato (in modo esplicito o meno) dal datore di lavoro a svolgere un ruolo di sorveglianza circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori.

La durata della carica è determinata dalla contrattazione collettiva e, generalmente, è 3 anni. Nulla vieta che i lavoratori confermino ogni anno la propria scelta. Nulla vieta che i lavoratori mantengano il proprio RLS eletto per un tempo indefinito, senza bisogno di nuove elezioni.

Ricordiamo che ai fini della nomina non potrà essere nominato RLS chi già ricopre il ruolo di RSPP per incompatibilità tra i due ruoli.

Formazione obbligatoria

L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 prevede un corso di formazione obbligatorio per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Essa deve tenere conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sia dei rischi specifici che riguardano l’impresa in cui si svolge l’attività lavorativa. La durata minima è di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate.

Il programma del corso per RLS verte sui seguenti argomenti:

  • Principi giuridici italiani ed europei,
  • Legislazione generale e speciale in materia di SSL,
  • Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi,
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio,
  • Valutazione dei rischi,
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
  • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori,
  • Nozioni di tecnica della comunicazione.

Sussiste inoltre l’obbligo di aggiornamento annuale:

  • di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

martedì 27 dicembre 2022

La formazione obbligatoria per dirigenti sulla sicurezza lavoro

 


In un articolo precedente abbiamo parlato della figura dei Dirigenti e di come debbano operare per garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Per queste mansioni devono essere correttamente formati grazie a corsi specifici; oggi vedremo quali sono le modalità di svolgimento e gli argomenti di questi corsi.

Che formazione ricevono i Dirigenti?

Il percorso formativo del Dirigente per la sicurezza è dettagliato nell’accordo Stato del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 in relazione ai compiti ed alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti la durata ed i contenuti del corso.

Il corso Dirigenti fornisce le conoscenze base sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, portando a conoscenza del Dirigente la normativa sull’igiene e la sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenziandone i compiti e le responsabilità nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Formazione dei Dirigenti: normativa

In tema salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che i dirigenti debbano ricevere, dal datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione, in base ai propri compiti.
In generale, i contenuti della formazione per dirigenti devono riguardare:

  • soggetti coinvolti e relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Nello specifico, è poi l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 a definire modalità, durata e contenuti del percorso formativo.

  1. Iniziamo dicendo che la Formazione Dirigenti sostituisce quella prevista per i lavoratori e prevede 16 ore di corso divise in 4 moduli:
  2. giuridico - normativo
  3. gestione e organizzazione della sicurezza
  4. individuazione e valutazione dei rischi
  5. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

I contenuti del corso di formazione Dirigenti

Il corso obbligatorio per dirigenti prevede una durata complessiva di 16 ore e un aggiornamento quinquennale di 6 ore. Ecco, nel dettaglio, i contenuti del percorso formativo:

Modulo 1. Giuridico – Normativo

• sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• organi di vigilanza e procedure ispettive;
• soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
• delega di funzioni;
• responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
• "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
• sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti in edilizia.

Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza

• modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (art. 30, D.Lgs. 81/08);
• gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
• organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
• modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
• ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi

• criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
• rischio da stress lavoro-correlato;
• rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
• rischio interferenziale e gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
• misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
• considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
• dispositivi di protezione individuale;
• sorveglianza sanitaria.

Modulo 4. Comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

• competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
• importanza strategica dell'informazione, della formazione e dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
• tecniche di comunicazione;
• lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
• consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

La conclusione del corso di formazione

Al termine del percorso formativo è prevista una prova di verifica finale per il rilascio dell'attestato. Il corso per la sicurezza può essere svolto anche in modalità e-learning e dovrà essere aggiornato ogni cinque anni.

Raccomandiamo sempre di rivolgersi ad un ente accreditato per la formazione sulla sicurezza.

lunedì 12 dicembre 2022

Le mansioni del dirigente in ambito salute e sicurezza sul lavoro

 


Quello di Dirigente è un ruolo di grande responsabilità, ma non tutti sanno che la normativa prevede che tra i suoi compiti ci sia anche quello di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione dei rischi. Ma di quali funzioni si deve occupare esattamente?

Chi è il Dirigente d'azienda?

Il Dirigente è la figura aziendale incaricata dal datore di lavoro di organizzare l’attività lavorativa dei dipendenti controllandone lo svolgimento.

Perché possa svolgere questa sua attività al meglio deve essere adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In ambito sicurezza, è l'art.2 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera d) a fornire la definizione di dirigente, ovvero quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Gli obblighi in ambito Sicurezza sul Lavoro

Gli obblighi del Dirigente, in materia di sicurezza sul lavoro, vengono definiti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08. Sono, in realtà, gli stessi di quelli del datore di lavoro, che però possono essere estesi anche ai dirigenti, in base alle mansioni conferite loro.

Tenuto conto di ciò, il Dirigente può avere l’obbligo di:

  • nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;
  • designare gli addetti antincendio e primo soccorso;
  • nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
  • fornire gli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori;
  • prendere le misure appropriate affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e addestramento possano accedere alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
  • richiedere che i singoli lavoratori osservino le norme vigenti e le disposizioni aziendali che riguardano sicurezza e igiene del lavoro, uso dei mezzi di protezione collettivi e DPI;
  • richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la
  • zona pericolosa;
  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • fornire adeguata informazione, formazione e addestramento, in base agli articoli 36 e 37;
  • salvo eccezione motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in una situazione di lavoro ove persista un pericolo grave e immediato;
  • verificare periodicamente la perdurante assenza di rischio, prendendo provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
  • adottare le misure necessarie per la prevenzione incendi, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, e per casi di pericolo grave e immediato, in base all'articolo 43. Queste misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti;
  • convocare la riunione periodica nelle unità produttive con più di 15 lavoratori;
  • provvedere all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi o all'eventuale evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione;
  • vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza l’idoneità.

Che formazione deve ricevere un Dirigente?

Il percorso formativo è dettagliato nell’accordo Stato del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 in relazione ai compiti ed alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti la durata ed i contenuti del corso.

Il corso fornirà le conoscenze base su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenzierà i compiti e le responsabilità del Dirigente nella gestione della sicurezza sul lavoro.

Naturalmente la formazione dovrà essere erogata da un ente accreditato in grado di fornire corsi per la formazione dei Dirigenti certificati. Vedremo più nello specifico il programma del corso in un prossimo articolo.

venerdì 19 novembre 2021

Perché è necessario fare formazione sulla sicurezza?

 


La formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è obbligatoria per tutti i lavoratori, come stabilito dal D.Lgs 81/08 e ribadito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che modifica e integra le norme dell’Accordo del 2011.

mercoledì 21 aprile 2021

Come avviene la formazione a distanza: i corsi in videoconferenza

 


 

Il sopraggiungere della pandemia dovuta al Covid 19 ha portato il Governo ad adottare delle misure per il contrasto e per il contenimento del contagio con l’emanazione di vari DPCM, misure che sono andate a influenzare soprattutto i corsi con l'adozione della formazione a distanza.

martedì 1 dicembre 2020

RSPP: storia del preposto alla sicurezza lavoro

 


Sul luogo di lavoro, occorre sempre essere tutelati, la sicurezza è un elemento imprescindibile e, oggi, nelle aziende italiane, la figura chiave per assicurarla è l’RSPP o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Ma chi è esattamente? E che ruolo svolge l'RSPP?

mercoledì 6 maggio 2020

Obbligo di aggiornamento del DVR e della formazione obbligatoria


Con l'attuale situazione di emergenza venutasi a creare con il virus CoVID-19, scopriamo, insieme all'esperto consulente in sicurezza sul lavoro Riccardo P. quali sono le mosse da adottare per redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR).

martedì 25 febbraio 2020

Obblighi di legge per il personale HACCP


Qual è l’obbligo di formazione per tutto il personale addetto alla preparazione e somministrazione degli alimenti per ottenere la certificazione HACCP?

lunedì 29 ottobre 2018

Corsi di formazione Rspp per il datore di lavoro


Abbiamo avuto modo di analizzare l’apporto che collaboratori correttamente preparati, come l’Rspp, possono dare al datore di lavoro all’interno di un’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.

giovedì 25 maggio 2017

Iter per la certificazione del sistema di gestione integrato


Certificazione del sistema di gestione integrato (SGI): sempre più organizzazioni hanno un approccio integrato ai sistemi di gestione volontari, cioè affrontano in modo organico le logiche comuni delle normative relative a differenti rischi organizzativi (qualità, ambiente, sicurezza luoghi di lavoro, sicurezza dati, sicurezza stradale, corruzione etc...).

mercoledì 16 novembre 2016

Identikit: il preposto alla sicurezza in azienda


Il D.Lgs 81/08 (Testo Unico Sicurezza) definisce il “ Preposto ” come: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

mercoledì 20 luglio 2016

RSPP e la responsabilità civile



Le responsabilità civili e penali del RSPP costituiscono un importante tema di riflessione giuridica, connessa con la sempre maggiore importanza acquisita dalla figura del RSPP nell’organizzazione aziendale.

Cantieri: come assicurare la sicurezza sul posto di lavoro



In Italia il fenomeno degli infortuni sul lavoro e quello ancora più funesto delle “morti bianche” è un decrescita, secondo gli studi dell’Inail, (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro), le cifre mostrano una decrescita negli ultimi anni.
Tuttavia non si può e non si deve sottovalutare la questione.

martedì 19 aprile 2016

Sicurezza in azienda: movimentazione di merci pericolose



Il livello della sicurezza nelle aziende e nelle industrie è sempre un indicatore cruciale per tastare il polso della qualità del lavoro in questo Paese. In particolare oggi parliamo della sicurezza nelle procedure di movimentazione e sollevamento che possono coinvolgere anche macchinari pesanti.

Mettiamo in chiaro le responsabilità degli RSPP



Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo il D.Lgs. 81/2008 ha definito la figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Ma questa mansione implica anche responsabilità che investono sia l’addetto RSPP che il datore di lavoro.