Nel mondo del lavoro e in particolare nelle aziende italiane
è sempre più importante garantire la sicurezza dei lavoratori. A questo scopo
il D.Lgs. 81/2008 ha definito la
figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
all’interno della azienda , figura preposta alla gestione e all’organizzazione
del sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi.
Ma questa mansione implica anche responsabilità che
investono sia l’addetto RSPP che il datore di lavoro.
Scopriamo, con l’aiuto Riccardo
P., esperto nella sicurezza sul lavoro e nella formazione dei lavoratori,
quali siano i limiti e quale sia l’iter formativo di questa figura essenziale.
Domanda: Da chi viene
nominato l’RSPP?
Riccardo: Il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è un
professionista esperto in sicurezza, può essere interno all’azienda oppure un
professionista esterno, ma deve venir designato direttamente dal Datore di
Lavoro per gestire tutta quella sfera di attività che rientrano nel servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (SPP).
Si tratta di un obbligo non delegabile che ha il Datore di
Lavoro (secondo la normativa Datore di Lavoro, prevista dall’art. 17, comma 1,
lettera B del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Esiste anche la possibilità, ma solo in alcune tipologie di
aziende (individuate dall’art. 34 comma 1 ed allegato II del D. Lgs. 81/2008),
che sia lo stesso Datore di Lavoro a ricoprire il ruolo dell’RSPP.
Domanda: Come si forma
un RSPP in azienda?
Riccardo: Che si
tratti dello stesso Datore di Lavoro, di un dipendente interno oppure di un
consulente esterno, l’RSPP dovrà frequentare dei corsi di formazione Monza della
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti ed alle attività lavorative svolte.
Sono corsi formazione RSPP
quinquennali suddivisi in differenti parti, i famosi moduli A,B e C, il primo è
il corso di ingresso e gli altri aggiornamenti.
Domanda: Con chi
collabora l’RSPP?
Riccardo: il
preposto collabora strettamente, oltre con il Datore di Lavoro, anche con il
Medico e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza.
Insieme, queste figure, sono chiamate a stilare il Documento per la Valutazione dei Rischi
e, sempre assieme a queste figure, è chiamato anche a presenziare a riunioni
periodiche indette dal Datore di Lavoro.
L’RSPP poi dovrà gestire l’insieme delle persone, dei
sistemi e dei mezzi, esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di
prevenzione e protezione dei rischi, come sancito dall’articolo 2 comma 1
lettera l del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Domanda: Quali
mansioni dovrà svolgere, più in dettaglio, l’RSPP?
Riccardo: Anche
qui la legislazione ci viene in aiuto, l’art 33, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. stabilisce le mansioni del preposto all’interno dell’azienda.
Suo è il compito di individuare
e valutare le fonti di rischio presenti sul posto di lavoro e, di
conseguenza, individuare le possibili soluzioni, nel rispetto della normativa
vigente e alla specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale. Una volta
individuate le fonti di rischio sarà sua responsabilità elaborare le misure
preventive e protettive ed assicurarsi che siano correttamente messe in atto.
Dovrà partecipare a consultazioni in merito alla tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni con le altre
figure chiave per la sicurezza a cui abbiamo accennato prima.
Dovrà fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e
proporre i programmi di informazione e
formazione destinati a questi ultimi sulle procedure di primo soccorso,
antincendio ed evacuazione e fornire a ciascuno di loro informazioni specifiche
sui rischi legati all’attività che svolge in azienda. Dovrà coordinare le
attività dei suoi collaboratori, agli addetti del SPP e del Medico Competente.
Domanda: Quali sono le
responsabilità penali che potrebbe trovarsi a fronteggiare?
Riccardo: non vi
è uno specifico sistema di responsabilità penali per l’RSPP, ma questo non
significa che non possa incorrervi in caso di reati gravi o di imperizia.
Insieme al Datore di Lavoro infatti, risponde per ogni
incidente o infortunio che sia riconducibile ad una situazione pericolosa che
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011
n. 2814).
Questo per ricordarci sempre che la sicurezza sul posto di
lavoro non è un gioco o uno scherzo ma una precisa responsabilità che non può
essere presa sottogamba per assicurarci luoghi di lavoro sicuri e adeguati ad
una concezione moderna dell’impiego.