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venerdì 26 maggio 2023

Come interviene il RLS in caso di infortunio sul lavoro

 


La figura del RLS (il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è fondamentale per assicurare di affrontare i rischi in maniera appropriata sul posto di lavoro, quindi, come occorre comportarsi quando si trova di fronte a un caso di infortunio?

Le attività del RLS durante un infortunio

Prima dell’infortunio

La prima difficoltà consiste nel fatto che il RLS spesso non viene a conoscenza dell’infortunio. Per questo, al più presto, è opportuno che il RLS arrivi ad un accordo con l’azienda, in base al quale si stabiliscano procedure da eseguire in caso di infortunio.

Nella procedura deve essere prevista l’immediata segnalazione al RLS in caso di infortunio ed il diritto di quest’ultimo ad intervenire sul luogo. Ciò anche nel caso che l’infortunio riguardi lavoratori di imprese in appalto.

Durante un infortunio è essenziale che il RLS mantenga una comunicazione diretta con i lavoratori, chiedendo loro di informarlo tempestivamente nel caso vengano a conoscenza di un infortunio; tra le forme di comunicazione tra RLS e lavoratori citiamo, ad esempio:

  • un’apposita bacheca in cui mettere gli avvisi,
  • lettere circolari da far distribuire dal datore di lavoro (ad esempio nella busta paga),
  • assemblee sindacali.

In questa fase è anche opportuno che il RLS coinvolga i lavoratori addetti al servizio di Pronto Soccorso, in modo che lo avvertano subito.

Dopo l’infortunio

In caso di infortunio grave, è compito del RLS informare la ASL o la Polizia.

Quindi occorre parlare con i lavoratori che hanno subito l’infortunio, se possibile, e con i testimoni e compagni di lavoro e raccogliere ed annotare più informazioni possibili; se l’infortunato non è presente in azienda cercare di sentirlo al più presto, anche solo per telefono. Se l’infortunato è in condizioni di debolezza fisica, psicologica e forse anche economica garantirgli appoggio.

Un'altra fase essenziale richiede di raccogliere ed annotare le informazioni più importanti, sentendo l’infortunato, i colleghi, i testimoni. Il responsabile, seguendo i consigli ottenuti durante il corso di formazione per RLS, può seguire, ad esempio, questa check list:

  • nome dell’infortunato, qualifica, mansione
  • gruppo omogeneo o reparto
  • anni di anzianità lavorativa in azienda, anzianità lavorativa in quella mansione
  • nomi dei testimoni
  • in che posto è avvenuto l’infortunio, su che macchina o impianto
  • breve descrizione di come è avvenuto l’infortunio (chiedere all’infortunato o ai testimoni):
  • cosa fa quel lavoratore normalmente?
  • quale lavoro svolgeva il giorno dell’infortunio?
  • cosa faceva al momento dell’infortunio?
  • chi era il suo capo diretto?
  • chi era il capo del capo?

L'RLS procede alla ricerca delle cause dell'infortunio

Rispondere a una serie di domande potrà permettere di delineare al meglio le cause dell'infortunio e a raccogliere preziosi dati per rendere più sicuro il luogo di lavoro.

  • Vi sono macchine pericolose o non protette? Con le mani si riesce a raggiungere parti pericolose della macchina? Perché non ci sono protezioni?
  • C’è stata una rottura di parti meccaniche?
  • Le attrezzature usate sono adeguate? Si potevano usare attrezzi o metodi di lavoro più sicuri? Perché non sono stati usati?
  • Il lavoratore conosceva bene il lavoro? Aveva seguito specifici corsi di sicurezza?
  • Ci sono per quel lavoro “procedure” o ordini scritti o a voce? Che margini di autonomia aveva il lavoratore?
  • Era un lavoro usuale, cioè fatto come al solito o “fuori dal normale” cioè fatto per la prima volta o raramente? Il modo di lavorare seguito dal lavoratore era noto ai superiori?
  • C’erano problemi di fretta?
  • C’erano lavoratori di società in appalto? Hanno ricevuto le informazioni sui rischi? Problemi di coordinamento?
  • Il lavoratore indossava DPI? Erano previsti? Il danno sarebbe stato diverso?
  • Erano movimentati carichi pesanti? Era possibile utilizzare attrezzature diverse?
  • C’è stata una influenza dei fattori ambientali? Troppo caldo, troppo freddo, luce insufficiente? Troppo rumore? È sempre così o per un motivo eccezionale?
  • Com’erano gli spazi? Ristretti? E le vie di transito? Ingombre? I pavimenti? Scivolosi?
  • Nel passato sono avvenuti infortuni o incidenti analoghi? Verificate su Registro degli Infortuni. Erano stati presi provvedimenti?
  • La lavorazione era stata presa in considerazione nel documento di valutazione dei rischi (o piani di sicurezza)? Che sistemi di prevenzione erano previsti? Sono stati rispettati?

Come stabilire la data di ripresa del lavoro

  • Studiare le misure di bonifica che si possono adottare per evitare il ripetersi dell’infortunio; discuterne con i lavoratori; non preoccuparsi per i costi: il datore di lavoro, per legge, deve adottare la soluzione più sicura indipendentemente dai costi; proporre la bonifica al datore di lavoro e valutare se sono accettabili altre sue eventuali proposte; stabilire entro che data l’intervento deve essere effettuato ed il nome della persona incaricata della realizzazione.
  • Sistema di controllo per verificare che gli interventi vengano realizzati e se sono soddisfacenti.
  • Ricordare ai lavoratori che possono eventualmente rivolgersi ai Patronati Sindacali per qualsiasi assistenza di tipo assicurativo e medico legale.
  • Indagini analoghe sono raccomandabili in tutti i casi in cui avviene un incidente, anche se non causa vittime.

Per affrontare al meglio le situazioni di emergenza, il RLS dovrà ricevere una adeguata formazione obbligatoria presso appositi enti accreditati per la formazione sicurezza sul lavoro.

giovedì 2 ottobre 2014

Formazione RLS e sicurezza sul lavoro

Ogni Azienda deve avere per legge il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletto o designato dai suoi colleghi di lavoro.
Tale elezione deve essere verbalizzata ed il nominativo del RLS deve essere comunicato telematicamente all’INAIL territorialmente competente. 
Nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato dai colleghi nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto o designato dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero minimo dei RLS è:
n. 1 RLS in tutte le aziende sino a 200 lavoratori;
n. 3 RLS in tutte le aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
n. 6 RLS in tutte le aziende oltre i 1.000 lavoratori.
La durata del mandato del/degli RLS coincide con la durata in carica delle RSU (generalmente 3 anni).
Nel caso l'RLS sia eletto direttamente all'interno dell'Azienda, la durata del mandato non ha scadenza o è subordinata a particolari accordi contrattuali di settore.

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il RLS è figura centrale e strategica nel panorama della sicurezza aziendale e collabora direttamente in tale campo a fianco del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC).
Ha un ruolo solo consultivo (non decisionale) praticamente su ogni aspetto della vita aziendale per quanto concerne il settore sicurezza e igiene del lavoro.
A titolo di esempio:
•    collabora e prende visione del Documento di Valutazione dei Rischi;
•    ha accesso alle schede di sicurezza dei prodotti e a tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni);
•    controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza;
•    partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza;
•    segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda;
•    può ricorrere all'organo di vigilanza;

Ed è consultato preventivamente riguardo a:
•    nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
•    nomina della squadra antincendio;
•    nomina della squadra primo soccorso;
•    valutazione dei rischi;
•    programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione;
•    formazione e informazione dei lavoratori.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (corso RLS)
Tutti i RLS devono avere, per legge e in base agli Accordi Stato - Regioni - Province autonome, una formazione obbligatoria e specifica di base di durata minima di 32 ore conclusa da esame qualificante soggetta ad aggiornamenti annuali di durata variabile secondo le dimensioni aziendali (4 ore per aziende fino a 50 dipendenti e 8 ore per aziende con più di 50 dipendenti).
L’azienda è tenuta a fornire questa formazione agli RLS durante l’orario di lavoro con oneri a totale carico del Datore di Lavoro.
Il RLS dispone altresì di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo: detto monte ore è definito di norma in sede di pattuizione contrattuale e può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 40 ore.
In linea di massima la formazione del RLS, durante il corso sulla sicurezza sul lavoro, si articola come segue:
•    principi costituzionali e di diritto civile;
•    legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
•    soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi;
•    definizione ed individuazione dei fattori di rischio;
•    valutazione dei rischi;
•    individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
•    aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
•    nozioni di tecnica della comunicazione;
•    rischi specifici della tipologia aziendale di appartenenza.