Sulla Gazzetta Ufficiale UE del 22 novembre
2011 è stato pubblicato il nuovo Regolamento UE N. 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori da apporre sulle
etichette.
Il Regolamento entrato in vigore dal
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, sarà obbligatorio il 13
dicembre 2014.
Il Regolamento si inserisce in un contesto
in cui occorreva realizzare una base comune per regolamentare le informazioni
sugli alimenti contenute sulle etichette e consentire ai consumatori di
compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di
prevenire qualunque pratica in grado di indurli in errore.
Le novità introdotte sono molteplici.
Il legislatore ha introdotto sia il
principio dell’elevato livello di protezione dei consumatori, sia numerosi
requisiti puntuali dell’informazioni.
Riguardo la protezione dei consumatori, in
materia di informazioni, si estende a tutti gli operatori del settore
alimentare, l’obbligo a fornire ai consumatori finali nelle etichette
informazioni qualitativamente idonee per effettuare scelte consapevoli.
Passando alle novità dei requisiti puntuali
dell’informazioni, il legislatore ha individuato la responsabilità delle
informazioni sugli alimenti da apporre nelle etichette. Il responsabile delle
informazioni sugli alimenti è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione
sociale è commercializzato il prodotto. Tale operatore ha la responsabilità di assicurare
la presenza e l'esattezza delle informazioni, conformemente alla normativa.
L’elenco
delle indicazioni obbligatorie da inserire nelle etichette è composto:
a)
dalla denominazione dell'alimento;
b)
dall'elenco degli ingredienti;
c)
da qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o
intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e
ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d)
dalla quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
e)
dalla quantità netta dell'alimento;
f)
dal termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza;
g)
dalle condizioni particolari di conservazione e/o dalle condizioni d'impiego;
h)
dal nome o dalla ragione sociale e dall'indirizzo dell'operatore del settore
alimentare;
i)
dal paese d'origine o dal luogo di provenienza ove previsto;
j)
dall’istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe
difficile un uso adeguato dell'alimento;
k)
per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo
alcolometrico volumico effettivo;
l)
da una dichiarazione nutrizionale.
Sul
sito della SNAPWEB.NET è
possibile trovare un’ampia scelta di stampanti di etichette e del relativo
consumabile in vari formati e materiali.
Nessun commento:
Posta un commento